Articolo 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

“Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

L’on. Alfredo Bazoli, del PD, lo ha definito “l’articolo che garantisce in maniera piena la libertà di manifestazione del pensiero”.

Ora, però, anche alcuni parlamentari dell’attuale maggioranza si smarcano e ne chiedono l’abolizione. Perché?

Riflettiamo:

Era davvero necessario un articolo “salva idee” se le norme contenute negli articoli precedenti fossero state rispettose della libertà di pensiero?

È come comprare delle toppe per un abito nuovo, dando per scontato che si strapperà!

Vi invito, inoltre, ad analizzare con me il non senso di questo articolo.

  • “…sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni…”

Esiste già l’art. 21 della Costituzione a tutelare la libertà di pensiero, perché dunque ribadirlo? C’è, forse, il rischio tangibile di violarlo?

  • “…nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte…”

A che serve specificare che “sono fatte salve” e dunque non sono punibili condotte legittime?

Esiste forse il rischio che “condotte legittime” vengano punite?

  • “…purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

Qui la confusione diventa pasticcio: l’articolo che fino ad ora ha sancito la legittimità rafforzata di alcune condotte, richiamando valori costituzionali precisi, improvvisamente pone la restrizione.

Ne deriverebbe un paradosso: legittime espressioni di pensiero potrebbero diventare illegittime qualora un giudice ravvisi un pericolo di atti violenti.

In conclusione, l’art. 4 del ddl Zan non soltanto non cambia in alcun modo la portata dei precedenti articoli, ma addirittura aggiunge una forte indeterminatezza, aprendo il campo ad ogni tipo di interpretazione del giudice che, come già ricordato in un precedente post (a proposito degli artt. 2 e 3 del ddl Zan), potrà punire il malcapitato di turno con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con multa fino a 6000 euro; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (in base al tipo di reato); e, per gli organizzatori di associazioni, movimenti o gruppi a tal uopo indagati, con la reclusione da 1 a 6 anni.

Ribadisco sempre la stessa domanda: perché la Sinistra italiana (PD, LEU, M5S) si ostina tanto ad approvare il ddl Zan?