In sintesi, le principali misure approvate dal Governo:

Fino al 15/6/2022, obbligo di vaccinazione ai residenti in Italia che abbiano compiuto il 50esimo anno di età (fermi gli obblighi vaccinali già previsti per le diverse categorie professionali e lavorative operanti nella sanità, nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nella scuola, nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nella polizia locale, ecc., e fatte salve le esenzioni già vigenti per accertati motivi di salute).

Dal 15/02/2022, i lavoratori operanti nei settori scolastico e universitario, pubblico, privato, magistrati e uffici giudiziari, soggetti all’obbligo vaccinale, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass.

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19: a) servizi alla persona (con decorrenza dal 20/01/2022); b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (con decorrenza dall’1/02/2022).

Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta alle misure di prevenzione della pandemia, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Nelle scuole per l’infanzia: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.

Nelle scuole primarie: in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale: fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; 3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Prevista la copertura finanziaria per assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui sopra, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa.