Il nostro Ordinamento rappresenta un baluardo contro ogni forma di discriminazione. Educa al rispetto della dignità di ogni persona in quanto tale. Contrasta ogni forma di violenza: fisica,verbale o morale. Tutela la vita, l’onore e l’incolumità delle persone, senza operare alcuna distinzione circa la vittima del reato, nel rispetto del principio di eguaglianza.
Ciò è desumibile dalle seguenti fonti:
Art. 3 comma 1 della Costituzione italiana: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»
Art. 575 codice penale (c.p.) «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione…»

Art. 581 c.p. «Chiunque percuote taluno è punito con la reclusione …»
Art. 595 c.p. «Chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione …»
Art. 61, comma 1, n. 1 c.p. «Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti: 1) l’avere agito per motivi abietti o futili»